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18 Ott 2022

Il dl liquidità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione dei mutui prima casa. Vediamo quanto disposto.

L’articolo 12 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, “Fondo solidarietà mutui prima casa, cd Fondo Gasparrini”, recita:

“1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del medesimo decreto legge n. 18 del 2020.

2. Per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo di cui all’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno”.

Secondo quanto disposto dal dl liquidità, dunque, si è estesa la platea di chi può richiedere la spensione dei mutui prima casa. Via libera anche ad artigiani e ditte individuali. E via libera anche ai mutuatari più giovani.

Ricordiamo quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, “per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

b. per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:
“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Secondo le indicazioni del Mef sembravano esclusi proprio artigiani e ditte individuali, ma il dl liquidità ha di fatto esteso la possibilità di usufruire della sospensione dei mutui prima casa anche a queste categorie. Ma il dl liquidità dice anche dell’altro. E’ possibile accedere al Fondo anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

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