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02 Mar 2023

Registrazione online del preliminare di compravendita? Dal 7 marzo si può. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha comunicato che, a partire da questa data, sarà possibile utilizzare il nuovo servizio che prevede l’invio della richiesta direttamente dal proprio pc insieme agli allegati (come il contratto ed eventuali planimetrie). Scopriamo come funziona e cosa comporta questa nuova funzione.

Le novità del preliminare di compravendita online

Nello specifico, l’approvazione del modulo aggiuntivo del modello per la “Registrazione di atto privato” (Rap) è un ulteriore passo verso la digitalizzazione burocratica degli atti immobiliari (l’opzione è già disponibile per la registrazione dei contratti di comodato d’uso).

Una novità molto importante, visto che finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto per registrare i contratti preliminari di compravendita.

Il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore, i quali si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. A partire dal 7 marzo 2023, i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione direttamente online, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come registrare un preliminare di compravendita online

Per registrare un preliminare di compravendita online è sufficiente indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari e allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti (scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni). Questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema del portale dell’Agenzia delle Entrate calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

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