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14 Ott 2022

Si avvicina il 16 dicembre 2016, giorno in cui scade il termine ultimo per il pagamento del saldo Imu e Tasi. Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le Faq relative, in particolar modo, alle aliquote per l’anno in corso.
Nel ricordare che il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi per l’anno 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottolineato che il versamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2016 nel sito informatico www.finanze.it.
Di seguito alcune delle domande poste all’amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta individuazione delle aliquote applicabili per il versamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi per l’anno 2016 e le relative risposte fornite dal Mef.


1) Per il versamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi, che scade il 16 dicembre 2016, quali delibere occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo e dove possono essere reperite?
– Il versamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per l’anno 2016 a condizione che:
– l’atto sia stato adottato entro il 30 aprile 2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia, per i quali è stato stabilito al 30 giugno 2016 e poi ulteriormente differito al 31 luglio 2016 limitatamente ai comuni interessati dalle ultime elezioni amministrative);
– l’atto sia stato pubblicato sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2016;
– l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.
– La verifica in ordine alla sussistenza di tali condizioni può essere agevolmente effettuata attraverso l’accesso allo stesso sito internet www.finanze.it. In particolare, nella pagina in cui è riportato per ciascun comune il risultato dell’interrogazione sulle delibere dell’Imu e della Tasi adottate per un determinato anno, viene visualizzata una tabella in cui sono indicate la data di adozione della delibera (Data documento) e la data di pubblicazione della stessa (Data pubblicazione). Ai fini della verifica circa la sussistenza di un eventuale aumento rispetto al 2015, è possibile, infine, nell’ambito della medesima interrogazione, confrontare le aliquote determinate per il 2016 e quelle vigenti nel 2015 attraverso la consultazione delle relative delibere.


2) Qualora non risulti alcuna delibera Imu e Tasi pubblicata per l’anno 2016 sul sito internet www.finanze.it, quali aliquote devono essere prese in considerazione ai fini del versamento del saldo?
– In tal caso, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2015, tenendo conto, ovviamente, delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di abitazione principale, terreni agricoli e immobili in comodato e locati a canone concordato.


3) La delibera di determinazione delle aliquote Imu e Tasi pubblicata sul sito www.finanze.it è stata approvata dal comune oltre il termine del 30 aprile 2016. Deve essere considerata ai fini del versamento del saldo?
– Poiché l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l’adozione del bilancio di previsione che per l’anno 2016 è stato fissato al 30 aprile 2016 le stesse “si intendono prorogate di anno in anno”, deve ritenersi che il versamento debba essere effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2015. Sono, tuttavia, fatte salve le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla legge, quali il dissesto finanziario e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Nell’applicare le aliquote vigenti per il 2015, occorre, ovviamente, tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, per le quali si rinvia alla Faq n. 2).

– Si richiama, infine, quanto precisato alla Faq n. 1) in ordine ai diversi termini fissati per l’approvazione del bilancio di previsione per i comuni del Friuli Venezia Giulia.

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