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19 Ott 2022

Una misura molto importante per tutto il comparto dell’edilizia, l’ecobonus al 110 per cento, è presente nel decreto rilancio approvato dal Cdm guidato da Conte e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Vediamo come funziona, vedendo se tra i lavori ammessi ci sono anche gli infissi, le finestre la caldaia o i condizionatori, le tende da sole e se si può utilizzare anche nelle seconde case (ovvero se c’è una detrazione fiscale per l’ecobonus seconde case) o nei condomini, in cosa consiste la cessione del credito e le ultime notizie sul tema.

Introdotto dall’ex decreto maggio l’ecobonus 110 per cento consiste in una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico (l’ecobonus per la ristrutturazione al 110 è anche un sismabonus).

A partire da luglio l’ecobonus 110
L’ecobonus 110 sarà valido per le spese sostenute a partire dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione 110 si potrà recuperare in 5 rate annuali di pari importo. Ci sono però altre due opzioni: la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Ecobonus 110, chi può usufruirne?
A usufruire dell’ecobonus 110 percento per la ristrutturazione 110 sono i condomini, gli Istituti delle case popolari e nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa.

Ma quali sono i lavori ammessi all’ecobonus 110 per cento? Sono detraibili le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per tre grandi lavori di ristrutturazione:

– isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie (il cosiddetto cappotto termico) con un limite di 60mila euro moltiplicato per le unità abitative presenti.
– L’ecobonus 110 per cento vale per la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione per un limite di 30mila euro moltiplicato per ogni singola unità abitativa
– Per le unità unifamiliari per la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore ai 30mila euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

In entrambi i casi l’ecobonus al 110 vale anche se questi lavori sono associati all’installazione di un impianto fotovoltaico.

Cosa succede nel caso di lavori come la sostituzione di infissi, delle fineste, delle tende da sole, dei condizionatori o dei serramenti? Che non si applica l’ecobonus al 100 per questi lavori, ma rimane la vecchia detrazione dell’ecobonus dal 50 al 65%. La detrazione però sale al 110 per cento nel caso in cui tali interventi “siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi” maggiori.

Tutti i lavori per avere diritto all’ecobonus 110 per cento devono assicurare il miglioramento di almento due classi energetiche dell’edificio. Qualora esso non fosse possibile, il raggiungimento della classe più alta, da dimostrare tramite l’APE (attestato di prestazione energetica). Solo in questo caso si ha diritto a una detrazione 110 per la ristrutturazione.

​​Detrazione fiscale ecobonus 110 seconda casa

Secondo l’interpretazione fatta dall’Ance, la detrazione del 110 per cento per i lavori maggiori vale nel caso di un condominio per tutte le abitazioni siano prime o seconde case. In un primo momento escluso il caso della detrazione fiscale ecobonus al 110 per cento per una seconda casa che sia unità unifamiliare, potrebbe rientrare in un emendamento al decreto rilancio.

La cessione del credito, come funziona?

La cessione del credito per l’ecobonus 110 per cento consiste appunto nella cessione del credito maturato (ovvero della cifra che verrà restituita al cittadino nell’arco di cinque anni) a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che lo incasserà dal fisco. Una misura che permette alle famiglie di far svolgere gratuitamente i lavori di ristrutturazione che rientrano nell’ecobonus al 110%.

Nell’ultima versione dell’ecobonus al 110 per cento inserita nel decreto rilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è prevista anche la possibilità di utilizzare la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura non solo per l’ecobonus al 110%, ma anche per i lavori di ristrutturazione con una detrazione al 50%, per gli ecobonus al 65% per il bonus facciate al 90%, non solo per i nuovi lavori, ma anche per quelli già fatti.

Inoltre sono state introdotte delle sanzioni severe da un minimo di 2 mila euro a un massimo di 15 mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele sui lavori di ecobonus e sismabonus al 110 per cento.

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