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13 Gen 2023

La Cassazione è intervenuta in tema di acquisto di un immobile nella situazione in cui i coniugi siano in comunione dei beni e uno dei due voglia acquistare la casa come “bene personale”. Come fare? Ecco quanto precisato.

Come precisato dal Sole 24 Ore che ha esaminato il caso, l’ordinanza n. 35086/2022 della Cassazione ha chiarito che, se una persona coniugata in regime di comunione legale dei beni vuole acquistare un immobile come bene non soggetto al regime di comunione legale, quindi come bene personale, “non basta che l’altro coniuge intervenga al rogito per dichiarare genericamente che il coniuge acquirente sta utilizzando per il pagamento del prezzo denaro suo personale”. È necessario che la dichiarazione del coniuge non acquirente coincida con il fatto che effettivamente il prezzo pagato dal coniuge acquirente sia qualificabile come denaro personale. Cosa significa questo? Vuol dire, ad esempio, che il denaro utilizzato dal coniuge che acquista l’immobile deve essere stato ottenuto “prima del matrimonio o per successione ereditaria o donazione o a seguito della vendita di un bene personale”.

L’ordinanza n. 35086/2022 della Cassazione ha analizzato quanto disposto dall’articolo 179, comma 2, del Codice civile, secondo cui “l’acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati da parte di uno dei coniugi, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dal regime di comunione legale quando l’altro coniuge sia parte dell’atto di acquisto e da tale atto risulti che l’esclusione dal regime di comunione legale deriva dal fatto che l’acquisto concerne:

  • beni che servono all’esercizio della professione del coniuge (si pensi al caso dell’odontoiatra che acquista le attrezzature occorrenti per il suo lavoro);
  • beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto”.

Secondo quanto chiarito dall’ordinanza e sottolineato dal Sole 24 Ore, per poter avere valore di confessione di un fatto storico (quindi “revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza”), nella dichiarazione del coniuge non acquirente, verbalizzata nell’atto pubblico di compravendita, serve “un’indicazione precisa della provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto dal prezzo ricavato dal trasferimento di beni personali”.

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